Covid, da oggi riapertura parziale dei mercati in Campania: ecco l’ordinanza

Ok della Regione alla riapertura dei mercati limitatamente alla vendita dei soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici a partire da oggi, e fino al 5 aprile. Di seguito l’Ordinanza n. 11, firmata oggi dal Presidente Vincenzo De Luca, contenente “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni in materia di attività mercatali. Modifiche alla Ordinanza regionale n. 10 del 21 marzo 2021”. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania: 1. con decorrenza dal 26 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021, a parziale modifica dell’Ordinanza n.10 del 21 marzo 2021: – fermo il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio – ivi compresi quelli rionali e settimanali – disposto dall’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, sul territorio regionale le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali sono consentite subordinatamente all’adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare e controllare gli accessi e il deflusso alle aree mercatali attraverso percorsi separati, ad evitare assembramenti e ad assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza. L’Ordinanza n.10 del 21 marzo 2021 resta confermata per quanto non previsto nel presente provvedimento. 2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità’ regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. 3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del decreto legge n.19/2020, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale. 4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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